L’articolo 6 del D.L. 27/08/1994, n. 515 R (convertito in legge dalla L. 28/10/1994, n. 596) ha stabilito quanto segue:

1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993. R

2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, R sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.

3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito i provincia di Taranto, zona censuaria seconda.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993.

5. L'amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, R il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, R per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994.

Dalla redazione