Articolo abrogato dal D. Leg.vo 27/07/1999, n. 297.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

a) imprese industriali;

b) consorzi tra le imprese industriali;

c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;

g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale (4);

g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (5).

Il Fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.”

Dalla redazione