Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/01/2016, n. 8. L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge, possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale.

In tali visite debbono farsi accompagnare, possibilmente, da uno o più funzionari governativi incaricati della ordinaria vigilanza sugli impianti radioelettrici.”

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