N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 28/09/2012, n. 11. L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - Fusione di Comuni

1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.

3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.”

Dalla redazione