Il D. Min. Industria, Comm. e Art. 28/02/1986 ha aggiunto i punti 3.5 e 3.6 alla presente norma UNI. In seguito il D. Min. Sviluppo Econ. 30/09/2015 ha disposto che la presente norma tecnica precedentemente individuata ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 è abrogata e non più in vigore. È abrogata anche per la parte applicabile agli impianti con portata termica nominale maggiore di 35 kW, parte che era stata fatta salva nelle precedenti abrogazioni.

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