Testo integrale dell’art. 67, comma 4 della LR 3/2007: Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo cottimo fiduciario ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di euro ventiseimila nel caso di imprenditori singoli e di euro centocinquantacinquemila nel caso di imprenditori associati, ai sensi dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, con le modalità definite con regolamento regionale, che si attiene ai seguenti criteri:

a) favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, prevedendo la stipula di convenzioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli imprenditori agricoli;

b) favorire la realizzazione di interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al presente comma, prevedendo la stipula di convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici.

Dalla redazione