Articolo abrogato dall’art. 35, lettera tt), del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139. Per i commi 2, 3, 4 e 5 L’abrogazione decorre peraltro successivamente all’emanazione del decreto previsto dall’art. 22, comma 3 del medesimo D. Leg.vo 139/2006 (tutt’ora non emanato). Questo il testo del comma 1 abrogato “Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere parere sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.”.

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