N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato i seguenti articoli, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitavano:

"Art. 1 (Modifiche all’articolo 96 della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 3 bis dell’articolo 96 della legge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.

Art. 2 (Modifiche all’articolo 105 quater della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 5 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche di cui all’articolo 105 ter, comma 3, è determinata mensilmente, nell’ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell’1 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui viene effettuato il sorteggio. La dimensione del campione è arrotondata, per eccesso, al numero pari più prossimo. Il campione da assoggettare a controllo è costituito dai progetti individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 109.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 105 quater è inserito il seguente:

“5 bis. Qualora, nel mese di riferimento di cui al comma 5, non siano stati depositati progetti da assoggettare a controllo a campione, sono comunque assoggettati a controllo almeno due progetti, da sorteggiare tra quelli presentati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dei progetti già sorteggiati.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“6. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.”.

Art. 3 (Modifiche all’articolo 107 della l.r. 1/2005) — 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 1/2005, è sostituita dalla seguente:

“b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato come progetto di adeguamento, di miglioramento oppure si tratti di intervento locale, anche di riparazione, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche individuate all’articolo 96, comma 1;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 107 è aggiunta la seguente:

“d bis) la zona sismica dove deve essere realizzato l’intervento e, con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicità, la fascia di pericolosità del sito ove essi devono essere realizzati.”.

Art. 4 (Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005) — 1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 117 della l.r. 1/2005 è abrogata.

Art. 5 (Sostituzione dell’articolo 118 della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 118 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 118 - Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità

1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria ed il progetto delle opere da sanare;

b) la certificazione di rispondenza delle opere alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa vigente al momento della realizzazione.

2. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che risultano conformi alla normativa tecnica vigente al momento dell’inizio dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria;

b) il progetto delle opere da sanare.

3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito ed in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente:

a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria;

b) il progetto di adeguamento conforme alla normativa tecnica vigente al momento di presentazione della stessa.”

4. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 140, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato; relativamente a dette opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati."

Art. 6 (Inserimento dell’articolo 118 bis nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 118 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 118 bis - Procedimento per accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità

1. Per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all’articolo 118, commi 1 e 2 , la struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza.

2. Per le opere realizzate nelle zone a bassa sismicità, nei casi di cui all’articolo 118, commi 1, 2 e 3, la struttura regionale competente rilascia l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei quindici giorni successivi alla trasmissione della relativa istanza. Il progetto delle opere da sanare è assoggettato alle procedure di cui all’articolo 105 quater, comma 5.

3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della relativa istanza, per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui all’articolo 118, comma 3, la struttura regionale competente accerta la conformità del progetto di adeguamento alle norme tecniche vigenti e rilascia l’autorizzazione in sanatoria a condizione che siano eseguite le opere di adeguamento ivi previste.

4. Il progetto delle opere di adeguamento di cui all’articolo 118, comma 3, lettera b) è trasmesso anche al comune, per le relative verifiche di conformità urbanistica ed edilizia. Le opere di adeguamento sono eseguite a seguito del rilascio da parte del comune del titolo edilizio in sanatoria di cui all’articolo 140, che ne autorizza l’esecuzione. Il titolo edilizio in sanatoria acquista efficacia a seguito della trasmissione al comune degli atti di cui al comma 5.

5. Al termine dei lavori relativi alle opere di adeguamento, l’interessato inoltra gli atti, di cui all’articolo 109, alla struttura regionale competente, che provvede alla vidimazione e all’inoltro al comune interessato. A tale inoltro al comune, può provvedere direttamente anche l’interessato.”.

Art. 7 (Modifiche all’articolo 140 della l.r. 1/2005) — 1. Al comma 5 dell’articolo 140, prima delle parole “La domanda di attestazione” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis”."

Dalla redazione