La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 26 (Modifiche all’articolo 120 della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 1 dell’articolo 120 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso di costruire o a SCIA, che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di:

a) aumento delle superfici utili degli edifici;

b) mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili;

c) aumento del numero di unità immobiliari.”."

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