Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2014, n. 16, così recitava:

"Articolo 9 (Revisione di classifica) — Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'Azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'Ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria, per l'adozione del provvedimento di classifica."

Dalla redazione