Articolo abrogato dal Reg. R. del 17/03/2014 n. 6. L’articolo 23 così recitava: “Art. 23 - (Agriturismo con caratterizzazione culturale) - 1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione culturale l’azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, organizza iniziative finalizzate alla valorizzazione ed alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale nonché alla migliore fruizione degli stessi.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione culturale è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:

a) la disponibilità di apposito locale adeguatamente attrezzato per l’attività formativa, comprensivo di idonei servizi igienici;

b) la presenza di aree idonee al transito e al parcheggio di pullman turistici;

c) l’assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi;

d) l’abbattimento delle barriere architettoniche negli ambienti adibiti all’attività formativa;

e) la disponibilità di visite didattiche guidate per l’attività produttive aziendali.

3. L’agriturismo con caratterizzazione culturale può prevedere inoltre:

a) l’allestimento, all’interno dell’azienda, di zone espositive a carattere etnografico sugli usi e tradizioni agricole del territorio;

b) la presenza di un orto didattico;

c) l’organizzazione di corsi finalizzati alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale;

d) la disponibilità, in funzione delle stagioni e delle produzioni, della partecipazione attiva degli ospiti alla trasformazione dei prodotti aziendali con possibilità di approvvigionamento delle scorte annuali.”

Dalla redazione