Articolo abrogato dalla L.R. del 05/05/1999 n. 18. L’articolo 47 così recitava: “Articolo 47 - (Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei) - I pozzi scavati senza la prescritta autorizzazione, salvo quelli le cui acque sono impiegate per usi domestici, devono essere chiusi a cura e spese del proprietario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dovranno essere chiusi a cura e spese del proprietario del fondo, entro novanta giorni dalla data della notifica da parte dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio, i pozzi che dopo l'entrata in vigore della presente legge dovessero essere scavati senza la prescritta autorizzazione.

Al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull'immobile nel quale insiste il pozzo inadempiente all'obbligo di cui ai precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dal RD 11.12.1933, n. 1775, e dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Il contravventore può liberarsi delle obbligazioni di cui ai commi precedenti cedendo a titolo gratuito in favore della Regione, con scrittura privata autenticata, il pozzo e l'area circostante per una estensione utile all'impianto delle attrezzature necessarie al suo sfruttamento e costituendo altresì, con il medesimo atto, le servitù di passaggio e di acquedotto necessarie per il controllo e la utilizzazione del pozzo.

All'utente del pozzo che emunga dalle falde sotterranee una portata o un volume di acqua maggiore di quella autorizzata si applicano le sanzioni previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Per le violazioni delle norme in materia di tutela delle acque all'inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legge 10/5/76, n. 31. e sue modifiche ed integrazioni.”

Dalla redazione