Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753, così recitava:

"Art. 8. — Il Ministero dei lavori pubblici o le autorità da esso delegate avranno la facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della linea.

Nei casi di concessione accordata con provvedimento provinciale o comunale, tale facoltà è attribuita rispettivamente anche al presidente della giunta provinciale o al sindaco del comune. Esso dovrà dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti.

Contro i provvedimenti del presidente della giunta provinciale o del sindaco del comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti.

Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione, l'autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca."

Dalla redazione