Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753 salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo dell'art. 103 del D.P.R. 753/1980: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

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