Articolo abrogato dalla L.R. del 14/04/2008 n. 4. L'articolo 18 così recitava: "1. L'autorità d'ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle autorità d'ambito nei modi di legge.

2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.

3. Le quote di finanziamento dell'autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione.

4. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati alla giunta regionale per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell'autorità d'ambito e per ogni ulteriore controllo previsto dalla normativa vigente.

5 La regione, la provincia e i comuni trasferiscono alle autorità d'ambito la titolarità dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti.

6. Le autorità d'ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari.

7. Per garantire il primo avviamento delle autorità d'ambito, la regione assicura loro un contributo per il funzionamento."

Dalla redazione