Articolo abrogato dalla L.R. del 09/01/2014 n. 1. L’articolo 1 così recitava: “Art. 1 - 1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è così sostituito:

"3. Il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."

2. Il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è così modificato:

"7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 114/98, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione."

3. All' articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

"15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al presente articolo sono riferite al settore extralimentare specializzato."”

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