Articolo abrogato dal D.P.R. 29/12/2000, n. 441, così recitava:

"Art. 3. — È istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché sull'attuazione dei medesimi;

b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;

c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;

d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;

f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti".

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