Articolo abrogato dalla L.P. 17/09/2013, così recitava:

"Art. 38. (Modificazioni alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)) — All'articolo 11 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, dopo il comma i è aggiunto il seguente:

"1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto in assenza della verifica preventiva ai sensi delle norme vigenti, in base alla quale l'autorità competente determina se il progetto debba essere sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1."

2. All'articolo 22 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 può modificare, anche al fine di assicurare la conformità della disciplina stabilita dalla presente legge alle disposizioni statali e alle direttive dell'Unione europea, le classi di progetti da sottoporre a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nonché le soglie, i criteri e le modalità in base ai quali i progetti sono sottoposti alla procedura. Il regolamento stabilisce inoltre disposizioni transitorie applicabili ai progetti in corso di approvazione alla sua data d'entrata in vigore."

3. L'articolo 11, comma 1 bis, della legge provinciale n. 28 del 1988, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono abrogati l'articolo 2, commi 2 e 3, e l'articolo 8 della legge provinciale n. 28 del 1988."

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Dalla redazione