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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 7 (Promozione degli obiettivi di qualità) — 1. Fermo restando il rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei limiti di esposizione e dei valori di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, la Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i soggetti gestori dei predetti impianti, sentiti i comuni territorialmente interessati, volti a conseguire valori di campo elettromagnetico da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo - attraverso tecnologie e tecniche di costruzione e mediante azioni di risanamento e di delocalizzazione degli impianti - che consentano di minimizzare le esposizioni e di realizzare obiettivi di qualità, nonché di tutelare il paesaggio.
2. L'accordo di programma è costituito dal piano degli interventi di costruzione, di razionalizzazione e/o di risanamento e di delocalizzazione degli impianti, corredato dalla documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto indicata nell'allegato A, e contiene le modalità e i tempi per la sua attuazione.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale si avvale del supporto istruttorio dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
4. La sottoscrizione dell'accordo di programma, previa acquisizione dei pareri dei comuni territorialmente interessati e della determinazione del comitato richiamato all'articolo 4, comma 4, tiene luogo dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 4 e costituisce adempimento alle prescrizioni stabilite dai provvedimenti di adeguamento di cui all'articolo 6.
5. In alternativa alla procedura concernente il programma degli interventi di risanamento e di delocalizzazione degli impianti esistenti di cui all'articolo 5, i gestori degli impianti possono chiedere alla Giunta provinciale di attivare la procedura di accordo di programma di cui al presente articolo, con gli effetti da esso previsti. La domanda è presentata entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3. Ove l'accordo non si perfezioni nei successivi centoventi giorni, i gestori conformano gli impianti secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, entro i termini previsti dal medesimo articolo 5, comma 2, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. In tal caso la realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4.”
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