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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 2 (Criteri generali di localizzazione) — 1. Gli impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz non possono essere installati:
a) all'interno o in prossimità delle zone residenziali, come individuate dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, nonché in prossimità di parchi urbani, aree verdi attrezzate, impianti sportivi e sedi attività lavorative, qualora non sia garantito un volume di rispetto atto ad assicurare l'obiettivo di qualità di 3V/m, secondo i criteri metodologici di cui all'allegato D;
b) in prossimità di scuole, ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e ambienti destinati all'infanzia, qualora gli accordi di programma di cui all'articolo 7 non garantiscano un volume di rispetto inferiore a quello indicato dalla precedente lettera a). In assenza dell'accordo di programma o qualora lo stesso non si perfezioni, deve comunque essere garantito un volume di rispetto da tali strutture atto ad assicurare l'obiettivo di qualità di 2V/m, secondo i criteri metodologici di cui all'allegato D;
c) in siti o posizioni di particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico-ambientale, ubicati nelle aree protette o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3.
2. Gli impianti fissi delle telecomunicazioni di cui al comma 1 possono essere installati in ogni altra area, diversa da quelle indicate al comma 1, del territorio provinciale, nel rispetto della disciplina stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e dal presente regolamento.
3. La localizzazione e l'installazione dei predetti impianti, in esito ai procedimenti autorizzatori e concessori di cui all'articolo 4, sono consentite senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Questi ultimi, all'atto della loro variante o revisione, indicano i vincoli di inedificabilità derivanti dall'applicazione dei divieti di cui al comma 1 o correlati all'osservanza dei limiti di esposizione o dei valori cautelari di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
4. Ai fini della localizzazione, gli impianti fissi di telecomunicazione sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano impianti fissi anche gli impianti mobili di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz che stazionino nel medesimo sito o contesto ambientale per un tempo superiore alle ventiquattro ore, fatti salvi gli impianti mobili utilizzati per ragioni di protezione civile, di ordine pubblico o militare e di vigilanza.
6. Gli impianti di cui al presente articolo con potenza massima al connettore d'antenna inferiore a 5 Watt sono sottoposti alla disciplina stabilita dal presente regolamento. Tuttavia, ai fini dell'installazione degli stessi si prescinde dal parere del comitato previsto dall'articolo 4. I medesimi impianti sono segnalati all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 15.”
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