Articolo abrogato dalla L.R. del 01/07/2008 n.19. L'articolo 54-quinquies così recitava: "1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e di cui all'articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti.

2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunità ed all'elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater."

Dalla redazione