Articolo abrogato dalla L.R. del 07/06/1996 n. 36. L’articolo 27 così recitava: “Articolo 27 - (Concessione fidejussione) - Per consentire ai Consorzi di Bonifica di superare l'attuale stato di crisi e di far fronte alle passività di bilancio risultanti a tutto il 1981, la Regione concede loro fidejussione per contrarre mutui agevolati quinquennali, con decorrenza 1 gennaio 1983 e della entità complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartirsi con delibera della Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, tra i predetti Consorzi in proporzione alla entità delle proprie passività, sulla base anche di rendiconti relativi alle suddette passività.

Alla concessione formale della fidejussione si provvede con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Nella concessione di mutui quinquennali di cui al primo comma la Regione interviene altresì ai sensi del terzo comma dello articolo 21 della LR 3 giugno 1981 n. 31 e cioè mediante versamento anticipato in unica soluzione, di un concorso scontato alla attualità, necessario ad abbassare di dieci punti il tasso praticabile.

Alla liquidazione del concorso regionale a favore di ciascuno Istituto Bancario concedente il mutuo si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'Istituto finanziatore.”

Dalla redazione