Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-duodecies così recitava: “Art. 9-duodecies - Oli esausti - 1. Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.

2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi, devono essere munite di autorizzazione delle regioni competenti, ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915.

3. Il registro di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 691 sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente.”

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