N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 9-undecies così recitava: “Art. 9-undecies - Agevolazioni fiscali - 1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l’affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi.

2. L’articolo 17-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è sostituito dal seguente:

Art. 17-bis--1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all’articolo 5.

3. A copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 8.”

Dalla redazione