Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - Accelerazione delle procedure - 1. Fino al 31 dicembre 1989 l’approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in loco dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonché il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine è ammesso il ricorso al ministro dell’ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell’istruttoria regionale. L’approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.”

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