Articolo abrogato dalla L.R. del 12/07/2013 n. 13. L’articolo 10 così recitava: “Art. 10 - (Modifica dell'articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale) - 1. All'articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, le parole "delle residenze d'epoca di cui all'articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti parole: "delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 44".”

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