N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Cfr. sul punto quanto rilevato dalla Corte dei Conti: “Va ancora precisato che i contratti di leasing possono avere una differente struttura potendo prevalere l’aspetto finanziario o quello operativo. Nel leasing finanziario la componente di erogazione di credito prevale sulla fornitura di un servizio o messa a disposizione di un bene e pertanto questi contratti possono risolversi in forme alternative di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche attraverso il partenariato pubblico-privato. Con il leasing finanziario, se usato propriamente, la parte prevalente dei rischi (controllo dei lavori, ecc.) e dei benefici inerenti ai beni che costituiscono l’oggetto dell’investimento dovrebbero restare a carico dell’ente pubblico, per cui viene in maggior rilievo l’aspetto finanziario dell’operazione. Viceversa, nel caso in cui i rischi restino a carico della società di leasing (leasing operativo) assume preminenza la messa a disposizione dell’ente pubblico di un bene da questo utilizzabile, cioè il contratto è essenzialmente operativo” (deliberazione Corte dei Conti - Sez. riunite in sede di controllo, n. 49/2011/CONT).

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino