N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 01/08/2012 n.26, così recitava:

“1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica.".”

Dalla redazione

Back to top