Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2012 n. 50. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni - 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

“1 bis. Le proposte di intervento devono prevedere una spesa non inferiore:

a) a 20.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sugli immobili;

b) a 10.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sui beni mobili.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, l’elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1.”.

3. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, dopo le parole: “se diversi dagli stessi e” sono inserite le seguenti: “qualora i contributi di cui all’articolo 4 siano stati concessi per interventi di valorizzazione aventi ad oggetto beni immobili,”.”

Dalla redazione