Gli articoli da 4 a 12 sono stati abrogati dalla L.R. del 30/07/2009 n.13. Gli articoli 5, 6 e 7 così recitavano: “Art. 5 (Procedura di verifica)- 1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della dirett. 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 7, c.1, let. b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'art.8. Art. 6 - (Procedura di VAS) - 1. La procedura di VAS viene espletata: a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma; b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma. 2. La procedura di VAS deve assicurare, in particolare, il rispetto della direttiva 2001/42/CE in correlazione agli obblighi di cui alla direttiva 85/337/CEE, dirett. 9/409/CEE del Cons., del 2.4.1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dirett. 92/43/CEE e dirett. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Cons., del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ovvero dalle norme interne di recepimento. Art. 7 - (Elaborazione e redazione di piani e programmi) -1. Nella definizione degli obiettivi ambientali da integrare negli obiettivi generali dei piani o dei programmi, sono svolte le seguenti attività: a) analisi del contesto programmatico e ambientale, nonché degli effetti significativi sull'ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilità delle alternative; b) elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonché gli indicatori ambientali necessari all'attività di monitoraggio di cui all'art.10, c.1, devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e all'allegato I della direttiva 2001/42/CE. 2. Per l'individuazione dei contenuti del rapporto di cui al c.1, lett.b), e del loro livello di dettaglio, devono essere consultate le autorità che possono essere interessate agli effetti ambientali del piano o del programma.”

Dalla redazione