Comma abrogato dal D.M.Sviluppo Economico del 21/12/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il comma 2 così recitava: " 2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso."

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