N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7. - Modalità di controllo - 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e può individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attività, nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base degli atti di indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attività con le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome intendano assumere in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, successivamente al 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche attraverso soggetti da esse controllati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.

4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del 30 dicembre 1998 e successive modifiche.”

Dalla redazione