Categorie introdotta con l’art.18, comma 1, della L.R. 4/2000 che ha modificato l’art. 31 della L.R. 1/99. La valutazione non si rende necessaria nel caso in cui, per il funzionamento dell’impianto, venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale. Per il funzionamento dell’impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso di inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini previsti. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’Ambiente, in caso di mancata osservanza delle citate disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell’esercizio dell’impianto.

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