Articolo abrogato dalla L.R. del 24/07/2012 n.22. L’articolo 2 così recitava: “1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a integrare la composizione del CUR con il rappresentante delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri della provincia Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini professionali della stessa provincia, d’intesa tra loro.”

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