Articolo abrogato dalla L.R. del 16/02/2010 n. 15. L’articolo 89 così recitava: “1. La Provincia competente dispone la sospensione, fino ad un massimo di novanta giorni, dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Qualora decorso tale termine permanga la causa che ha determinato la sospensione, la Provincia dispone la cancellazione dall'elenco.

2. La Provincia competente dispone la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) in caso di mancata frequenza ai corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 88.”

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