Articolo abrogato dalla L.R. del 16/02/2010 n.15. Gli articoli 55, 56 e 57 così recitavano:

Art. 55. - (Sospensione dell'autorizzazione) - 1. Il Comune competente può sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da cinque a trenta giorni qualora accerti il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 1 o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Il Comune competente sospende l'autorizzazione qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.

Art. 56. - (Decadenza dell'autorizzazione) - 1. Il Comune competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) l'esercizio ricettivo non è attivato entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) mancata riclassificazione quinquennale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, fatti salvi i casi di chiusura temporanea dell'attività debitamente autorizzati.

Art. 57. - (Revoca dell'autorizzazione) - 1. Il Comune competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) il titolare non è più iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b); b) il titolare, nel caso di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 55, comma 2, non provvede all'adeguamento nei termini stabiliti dal Comune competente nel provvedimento di sospensione.

2. Il Comune competente dispone la revoca anche nel caso di:

a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte della struttura ricettiva; b) mancata riapertura dell'attività ricettiva decorsi i termini di chiusura temporanea di cui all'art. 58, comma 2.”

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