La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-1° aprile 2011, n. 107 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 15, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente paragrafo, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica disposta dallo stesso.

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