N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. del 30/05/2011 n.9. Gli articoli 6, 7 e 8 così recitavano: “Art. 6. - (Autorità d'Ambito) - 1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all'ATO istituiscono un organo comune per l'organizzazione del SII denominato "Autorità d'ambito". 2. Sono organi dell'Autorità d'ambito: a) l'Assemblea; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente. 3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5 stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché l'organizzazione degli uffici dell'Autorità d'ambito. Nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'art. 15. Per quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dell'Autorità d'ambito è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 7. - (Rappresentatività dell'autorità d'Ambito) - 1. L'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all'ATO è composta: a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza; b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato, della Provincia o delle Province, senza diritto di voto.

Art. 8. - (Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di gestori) - 1. In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita convenzione. 2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'Autorità d'Ambito procede agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 e 3, della L. 36/94, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge. 4. Il gestore del SII è unico per l'intero ambito. L'Autorità d'Ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l'Autorità d'Ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio. 5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui all'art.17 della L. 36/94.”

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