Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2008 n.10. L'articolo 7 così recitava: " 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali associati messi eventualmente a disposizione tramite convenzione.

2. La convenzione costitutiva definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.

3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresì essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato secondo modalità e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto della legislazione vigente.

4. Il direttore è nominato sulla base delle disposizioni di cui "all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000". Fino alla nomina del direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal Presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali n'entranti nell'ambito territoriale ottimale.

5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese."

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