Articolo abrogato dalla L.R. del 15/02/2010 n.2. L’articolo 27 così recitava: “1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8 ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata non necessitano dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.

6 ter. L'esercizio degli studi di cui al comma 6 bis è regolato dai principi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza.”

Dalla redazione