Articolo abrogato dalla L.R. del 31/12/2009 n.36. L’articolo 12 così recitava: “1. Competono obbligatoriamente ai Comuni le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui della depurazione di acque di scarico urbane o del trattamento di rifiuti urbani. I Comuni esplicano le suddette attività direttamente, mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dell'art. 6 I comma, lett. a) e b), della presente legge.

2. I Comuni, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale di cui al precedente art. 3, adottano appositi regolamenti ai sensi dell'art. 8 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, ovvero adeguano i regolamenti viventi alle norme dello stesso Decreto, a quelle emanate dal Comitato interministeriale e a quelle regionali di attuazione; i regolamenti sono sottoposti al parere del Comitato di cui al precedente art. 10.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, si provvede in via sostitutoria ai sensi di legge.

4. I regolamenti debbono stabilire tra l'altro:

a) i casi in cui i rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, per quantità e qualità, nel rispetto dei criteri emanati dal Comitato interministeriale, e debbono essere conferiti obbligatoriamente al servizio pubblico;

b) le norme per assicurare il corretto conferimento al servizio pubblico dei rifiuti prodotti al di fuori del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta.”

Dalla redazione