Articolo abrogato dalla L.R. del 20/12/2002 n. 33. L'articolo 1 così recitava: "1. La Regione predispone, d'intesa con il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste, la Comunità montana del Carso e sentite le organizzazioni di categoria interessate, un organico complesso di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale, per il miglioramento della dotazione di strutture per servizi alla popolazione residente, per il sostegno delle attività produttive minori agricole ed artigianali.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla definizione delle scelte di localizzazione delle opere da esso previste, l'Amministrazione regionale predispone un apposito piano esecutivo che costituisce base per la stipula, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di un accordo di programma fra la Regione, il Comune di Trieste sul cui territorio sono localizzati gli interventi, prioritariamente nella circoscrizione dell'Altipiano Est, la Provincia di Trieste e la Comunità montana del Carso.

3. Alla realizzazione degli interventi provvedono gli Enti di cui al comma 1 secondo le rispettive competenze. La Regione può tuttavia affidare in concessione la realizzazione di interventi di propria competenza, concernenti opere destinate ad attività produttive, culturali e sportive al servizio della popolazione residente nelle zone individuate dal comma 2, alla Provincia di Trieste, alla Comunità montana del Carso, al Comune di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, nonché ad assegnare agli Enti realizzatori delle opere, individuate al comma 2, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46."

Dalla redazione