- Il D.L. n. 524/1994 reca: "Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale". Si trascrive il testo del relativo art. 1:

"Art. 1. - 1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia é autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. L'attuazione degli interventi é curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.

4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458".

Con riguardo alle disposizioni sopra richiamate si precisa quanto segue: L'articolo unico della legge n. 7/1982 (Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari) sostituisce con due commi il secondo comma dell'art. 29 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111 . (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271. Il capoverso secondo di detto articolo unico (che corrisponde al terzo comma dell'art. 29 del D.L. n. 111/1978 dianzi citato), stabilisce, in merito a talune spese alle quali il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, che: "É fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello stato o all'ufficio tecnico erariale".

Dalla redazione