Comma soppresso dalla L.R. del 08/02/2005 n. 6. Il comma 3 così recitava: "La Giunta con proprio atto adottato nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabilisce che:

a) è vietata la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva in ambiti classificati, dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come territorio di pianificazione territoriale e urbanistica a prevalente funzione residenziale, servizi collettivi, attività produttive o turistico ricettive;

b) è vietato agli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi in una fascia di rispetto non inferiore a mt 1000, misurata a partire dalla perimetrazione dell'area individuata per la collocazione di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazione;

c) è vietata la localizzazione degli impianti nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone parco e nelle riserve naturali."

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