Articolo abrogato dalla L.R. del 20/04/1967 n.50. L'articolo 20 così recitava: " A garanzia dei crediti che gli derivano dall'esecuzione delle opere indicate all'articolo 17, l'Ente iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. La iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dello Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'art. 17, per l'importo presuntivo dei lavori.

Effettuati i lavori sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso."

Dalla redazione