N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
In precedenza, in vigenza dell’art. 14 della L.R. n. 6 del 1995 che per primo aveva regolamentato nella nostra regione gli accordi di programma in variante, limitandoli alle sole amministrazioni pubbliche, il medesimo risultato del coinvolgimento dei privati veniva realizzato in modo ben più complesso attraverso atti unilaterali d’obbligo o accordi con i privati, giuridicamente autonomi dagli accordi di programma.

Dalla redazione