Non è privo di significato il fatto che l’art. 13 (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) della legge n. 241 del 1990 specifichi che le disposizioni del Capo sulla partecipazione al procedimento, comprensivo della norma sugli accordi con i privati, non si applicano agli atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Tale disposizione è stata mantenute nonostante l’introduzione, con la legge n. 15 del 2005, del così detto “principio negoziale”, (cioè della generale possibilità per la P.A. di realizzare i suoi obiettivi pubblici non con atti amministrativi autoritativi e unilaterali bensì attraverso accordi con i soggetti interessati), sottolineando il permanere dell’esigenza di stabilire una disciplina di settore - come l’art. 18 in commento - che tenga conto dei limiti al ricorso agli accordi nel campo della pianificazione, ricordati in precedenza.

Dalla redazione