Appare infatti significativa la stessa collocazione sistematica dell’art. 11 nel Capo III della legge n. 241 del 1990 dedicato agli istituti di “Partecipazione al procedimento amministrativo”, e l’apertura del comma 1 dell’art. 11, secondo cui l’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati, “in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10”.

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