In senso conforme vedasi la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, adottata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale determinazione, con la quale vengono fornite alcune prime indicazioni di carattere generale in materia di tracciabilità finanziaria dei contratti pubblici, CUP e CIG vanno inseriti «fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore».

Dalla redazione