Articolo abrogato dalla L.R. del 28/07/1983 n.87. L'articolo 10 così recitava:"I componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste di cui alla lett. e dell'art. 9 sono eletti con voto diretto e segreto, limitato a sei nominativi, dai membri dei consigli delle comunità montane e fra gli stessi, in apposita adunanza convocata dallo Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Nella prima applicazione della presente legge l'adunanza è convocata entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Ai partecipanti all'adunanza spetta il trattamento di missione, se dovuto, nella misura prevista per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

In caso di rinnovo dei consigli comunali i rappresentanti dei consigli stessi nominati in seno al consiglio delle comunità montane restano in carica fino a quando non si sarà provveduto alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

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